SOS adolescenti: informazioni su reati, scuola e privacy
I consigli di Daniela Bardoni
Vi ricordate di quando eravate adolescenti? Dubbi, paure, insicurezze. Eppure c’è qualcosa che può essere ben peggiore: essere madre, zia o nonna di ragazzi adolescenti in un epoca come la nostra!
DANIELA BARDONI, avvocato, speaker radiofonico, autore di testi e, sprattutto, MADRE ci indica le normative che BISOGNA CONOSCERE. Prevenire è meglio che curare …
INFO SULLA PRIVACY DEI NOSTRI FIGLI A SCUOLA
- Ogni studente ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che lo riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate.
- Non commette violazione della privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.
- Non esiste il diritto alla privacy sui voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza.
- Sono coperte da privacy le informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti come ad esempio le prove differenziate sostenute dagli studenti portatori di handicap.
- Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, devono essere raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
- Per pubblicare, diffondere le foto o i video scolastici è obbligatorio prima informare adeguatamente le persone coinvolte e ottenere il loro esplicito consenso.
INFORMAZIONI UTILI PER MAMME DI ADOLESCENTI
- Divieto di frequentazione delle sale da gioco da parte dei minori: “ è vietato ai minori di anni diciotto l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali …e nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi “ (Rif. Legge 189/2012)
- Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e divieto di somministrazione (Rif. L. 189 e art. 689 Codice Penale)
- Divieto di somministrazione alcolici attraverso i distributori automatici che non consentono la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o che non siano presenziati da personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (Rif. L.189)
- Divieto di vendita dei prodotti da fumo ai minori di 18 anni con sanzioni economiche per gli esercenti o sospensione della licenza. I distributori automatici di tali prodotti dovranno possedere un sistema automatico di accertamento dell’età degli acquirenti (Rif. L.189)
INFORMAZIONI PER I GENITORI
- L’art. 570 del codice penale per proteggere le esigenze dei familiari nell’ambito dei rapporti tra coniugi o tra genitori e figli prevede un reato per la violazione degli “obblighi di assistenza familiare”. Per quanto riguarda il minore, il reato sussiste ogni volta che il soggetto attivo faccia mancare al minore i mezzi necessari al suo sostentamento.
- L’art. 571 del codice penale intitolato “abuso dei mezzi di correzione” prevede delle pene per chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia. Uno dei contesti ove il reato spesso viene ravvisato è quello familiare dove i soggetti attivi sono i genitori e il soggetto passivo il minore che ha con i primi un rapporto di subordinazione.
- L’art. 572 del codice penale prevede un reato più grave del precedente e punisce “i maltrattamenti in famiglia” che non consistono soltanto in atti violenti volti a provocare sofferenza, umiliazioni ed aggressioni alla integrità fisica ma possono concretizzarsi anche in condotte vessatorie, prevaricatrici, mortificanti dell’umana dignità.
- L’art. 574 bis del codice penale punisce chi sottrae e “trattiene un minore all’estero”. La norma tutela il minore che illecitamente viene trasferito in un altro stato o che viene trattenuto all’estero e di conseguenza non può rientrare nello stato di residenza. Il minore ha difatti il diritto di stare ove si svolge la sua vita abituale e ci sono i suoi interessi.
- L’art. 731 del codice penale punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione scolastica .
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